Come sarà la estate Futsal?

Com n° 70 n° 71 n°72 n°73

CAMPIONATO: K1 CALCIO A CINQUE SERIE C1 GIRONE: A

Giornata n 4 di andata del 17/11/10
AUDAX 1970 S.ANGELO MONTEGRANARESE C5 A.S.D. 6 - 2

KC CALCIO A CINQUE SERIE C2 Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GIRONE A 10/A PIETRALACROCE 73 SALTARA CALCINELLI 2 - 2

X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GIRONE A 8/A REAL FILOTTRANO CALCIO REAL LIONS ANCONA C5 5 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 13/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO


AMMONIZIONE (II INFR)
BELLAVIGNA LUCA (PIETRALACROCE 73)

AMMONIZIONE (I INFR)
RONDINA MARCO (SALTARA CALCINELLI)



CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE DEL 13/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALERNO ALESSANDRO (LEOPARDI FALCONARA)



CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 16/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO


AMMONIZIONE (I INFR)
CELLOTTINI GIULIA (REAL LIONS ANCONA C5)

RIUNIONE DEL 18.10.2010 – Presenti: Avv. Giammario Schippa (Presidente) – Avv. Piero Paciaroni – Avv. Francesco Scaloni – Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Avv. Andrea Filippini (Rappresentante A.I.A.).


RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Pol. Collemarino – Folgore Montecchio, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bianchella Daniele, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrivibili al Bianchella.

LA COMMISSIONE

• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Bianchella vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Bianchella, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.

P. Q. M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Bianchella Daniele.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

RECLAMO S.C. SAN SEVERINO avverso sanzioni merito gara San Severino – Cus Ancona, del 30.10.2010 – Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, girone “B” - Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Agrifoglio Enrico, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C. San Severino, deducendo la tenuità del fatto e chiedendo, pertanto la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Agrifoglio lo minacciò più volte prima di lasciare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione inflittagli per aver dato un calcetto ad un avversario senza violenza e senza conseguenza alcuna.

LA COMMISSIONE

• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che nel caso in esame al calciatore debba essere applicata la sanzione complessiva della squalifica per tre giornate di gara, derivati dal cumulo delle due previste dall’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs ed una per l’espulsione;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.C. San Severino e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Agrifoglio Enrico.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DI CALCIO A 5
Erroneamente nel C.U. n. 69 del 17.11.2010 il giocatore SALERNO ALESSANDRO della soc. Leopardi Falconara è stato sanzionato con l’ammonizione; sanzione che deve invece revocata con effetto immediato. Al contempo il suddetto risulta sanzionato con la sqaulifica per 1 gara come riportato nel presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO: CJ COPPA MARCHE JUNIORES CALCIO 5 GIRONE: C

Giornata n 4 di ritorno del 17/11/10
GRANDE TORO C5 FUTSAL SAMB RECANATI 9 - 3



CJ COPPA MARCHE JUNIORES CALCIO 5 Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GIRONE B 4/R ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI PIETRALACROCE 73 6 - 3
4/R H. R. RECANATI CALCETTO NUOVA MORROVALLE 8 - 4

C5 COPPA ITALIA CALCIO A 5 Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI
GIRONE D 3/R GRANDE TORO C5 LIBERTA DI MOVIMENTO SBT 9 - 2

CAMPIONATO COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 8/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
PACI VITTORIO (LIBERTA DI MOVIMENTO SBT)




CAMPIONATO COPPA MARCHE JUNIORES CALCIO 5

GARE DEL 9/11/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTANARI ANDREA (ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
CARINELLI LEONARDO (NUOVA MORROVALLE)

AMMONIZIONE (I INFR)
SCHIAVONI SIMONE (ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI) FRINGUELLI STEFANO (H. R. RECANATI CALCETTO)
STROLOGO JACOPO (PIETRALACROCE 73)

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